Le statistiche dell’INPS hanno rilevato negli ultimi anni un netto aumento di assunzioni con contratto di Apprendistato, complici anche gli sgravi contributivi previsti per questa tipologia di inserimento.
Secondo la definizione dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2015, il contratto di Apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.
Si tratta in sostanza di un contratto di lavoro subordinato che prevede un periodo iniziale di formazione, al termine del quale il rapporto di lavoro prosegue come contratto a tempo indeterminato, fatto salvo il recesso delle parti.
L’elemento caratterizzante del contratto di apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro è tenuto a erogare, oltre alla retribuzione, anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Infatti, Il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Tali obbligazioni devono coesistere e non sono tra loro alternative o accessorie.
Per questo motivo, il contratto di apprendistato è detto “a causa mista”, in quanto l’apprendista, a fronte della sua prestazione lavorativa, riceve una retribuzione composita, che comprende uno stipendio in denaro e un programma di formazione specifica approfondita per lo svolgimento della mansione.
Come gli altri contratti di lavoro subordinato, il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta.
Esistono tre tipologie di Apprendistato:
1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Si pone l’obiettivo di consentire a chi è impegnato in percorsi formativi nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione di combinare lo studio con un’esperienza pratica nel mondo del lavoro.
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Ha come obiettivo l’apprendimento di un lavoro o di un mestiere. In questo caso, all’interno del contratto di Apprendistato dovranno essere indicati il profilo formativo e la qualifica prevista al termine del percorso.
Questa tipologia di apprendistato prevede l’obbligo, per gli imprenditori con più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda, pena l’impossibilità di assumere ulteriori apprendisti.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca
Si pone l’obiettivo di permettere il conseguimento di un titolo (diploma di istruzione secondaria, laurea, master, dottorato di ricerca o praticantato per l’accesso agli ordini professionali); può rappresentare un’opzione per il conseguimento del diploma o una certificazione tecnica e può agevolare l’ingresso dei giovani impegnati nelle aree di ricerca delle aziende.
Per determinare l’età massima per l’accesso a un contratto di Apprendistato occorre fare riferimento alla tipologia di contratto:
La durata minima del contratto è generalmente non inferiore a 6 mesi, mentre la durata massima dipende dalla tipologia di Apprendistato:
Il percorso di formazione che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto ha luogo in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda.
La formazione interna viene definita all’interno di un piano formativo individuale, che deve essere allegato al contratto e riportare gli obiettivi da conseguire durante il percorso formativo in azienda.
La formazione esterna, invece, si svolge presso strutture formative specializzate e consente all’apprendista di raggiungere una parte degli obiettivi previsti dal contratto.
La durata della formazione varia in base alla tipologia di apprendistato nonché agli standard formativi stabiliti per i vari percorsi:
Come visto, la formazione è l’elemento caratterizzante di questo contratto tanto che, in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità specifiche di ogni tipologia di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, con una maggiorazione.
Anche la retribuzione degli apprendisti dipende dal CCNL applicato e dall’inquadramento assegnato, tenuto conto che il lavoratore con contratto di Apprendistato può essere inquadrato fino a due livelli sotto la categoria spettante
L’apprendista, come tutti i lavoratori dipendenti, ha diritto ai seguenti benefit:
Tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato hanno inoltre diritto di accedere al TFR (trattamento di fine rapporto).
Il trattamento fiscale dell’apprendista è agevolato in quanto prevede un’aliquota ridotta.
Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, il Jobs Act prevede – salvo diversa previsione del relativo CCNL – che:
Il lavoratore dipendente con contratto di Apprendistato ha, come gli altri dipendenti, diritto alle ferie annuali retribuite.
La maturazione delle ferie è vincolata all’effettiva prestazione di lavoro e la durata minima si calcola in relazione ai contratti collettivi nazionali.
In quanto contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il contratto di apprendistato prevede che i lavoratori possano beneficiare delle tutele previste dall’ordinamento contro il licenziamento illegittimo, vale a dire senza giusta causa (comportamenti gravi che giustificano l’interruzione immediata del rapporto di lavoro) o giustificato motivo (per inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore oppure per motivi inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento della stessa).
Nel contratto di apprendistato per la qualifica professionale, peraltro, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
Al termine del periodo di formazione (e quindi al termine del contratto di apprendistato) il datore di lavoro e l’apprendista possono recedere dal contratto di apprendistato con preavviso, determinato in base al CCNL applicato. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Ovviamente, se nessuna delle parti recede al termine del contratto di apprendistato, il rapporto prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al termine del rapporto di apprendistato senza che sia intervenuto il recesso, proseguendo il contratto come rapporto subordinato a tempo indeterminato, trovano applicazione le norme in tema di licenziamento e dimissioni previste per questa tipologia di contratto.